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venerdì 24 dicembre 2010

Ringraziamenti di Natale...

Grazie Gelmini!

21. Con decreto del Ministro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del CUN e del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), sono disciplinate le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l’Accademia nazionale di danza.

Grazie Senato (meglio tardi che mai...)!


Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (A.S n. 1905-B), considerato che ad oggi non è stato ancora ultimato il processo di riforma della legge n. 508 del 1999;
considerato che i diplomi di primo e di secondo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dall'Accademia di danza, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati, risultano titoli di studio non ancora spendibili in quanto non equipollenti a nessuna laurea e laurea magistrale;
tenuto conto che il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 508 del 1999 prevedeva che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si sarebbero dovute dichiarare le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della suddetta legge e quelli universitari;
visto l'articolo 17 del disegno di legge n. 1905-B che stabilisce l'equipollenza tra i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e le lauree, rinviando ad un decreto del Ministro l'individuazione della classe di appartenenza cui fanno riferimento detti diplomi triennali;
impegna il Governo ad emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 508 del 1999, al fine di individuare le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della suddetta legge e i titoli di studio universitari.